1. È istituita la provincia di Avezzano, nell'ambito della regione Abruzzo, con capoluogo Avezzano.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Avezzano comprende i seguenti comuni: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2 provvede, in occasione del primo insediamento e relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, a indicare l'ubicazione di quelli di competenza dell'amministrazione provinciale e a esprimere il proprio parere circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi
b) il primo impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia ai sensi delle indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3;
c) l'adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.
2. Il commissario straordinario di cui al comma 1 esercita le proprie funzioni fino alla data di entrata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 3.
3. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 la provincia de L'Aquila procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
4. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non prima del termine di tre anni e non oltre termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, designa, secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
1. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Avezzano hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo
1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 4, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali per le elezioni dei consigli delle province de L'Aquila e di Avezzano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale de L'Aquila la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 4, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Avezzano degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di cui all'articolo 1, comma 3.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2
1. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte